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Datore di Lavoro: cosa sapere sulle Responsabilità da Covid-19

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L’emergenza da Coronavirus, con l’imposizione di misure drastiche, ha cambiato il nostro vivere quotidiano e nello stesso tempo anche l’assetto normativo. L’attuale situazione ha avuto anche ripercussioni sulle diverse scelte che le aziende hanno dovuto compiere per gestire al meglio l’ambiente di lavoro incentivando ove possibile lo Smart Working. Al contrario, nei casi in cui il lavoro debba essere svolto direttamente nella realtà produttiva aziendale è necessario adottare misure, informazioni e precauzioni igienico sanitarie a garanzia del diritto alla salute dei lavoratori tutti.

In un tale quadro anche l’INAIL, con la Circolare del 13.03.2020, ha confermato che le infezioni da Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa ed in itinere, saranno tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.

Anche l’art. 42 del decreto Cura Italia ha confermato i principi generali che vengono applicati nei confronti di tutti i lavoratori in caso di infortunio, anche per i contagi da Covid-19.

Le precisazioni dell’art. 42 del d.l.18/20 rubricato “Disposizioni Inail” sono esaustive, e stabiliscono che “nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

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L’INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro. In questi casi, infatti, “la causa virulenta è equiparata a quella violenta”; ancor più precisamente, la stessa circolare continua affermando che “si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, ossia, medici infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività”.

Una così difficile situazione però, può in diversi contesti ripercuotersi sull’azienda, esponendo potenzialmente il datore di lavoro ad una duplice responsabilità.

Si potrà avere una responsabilità di carattere penale per i reati da lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. ed omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove l’azienda non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore, senza escludere, ove applicabile, anche possibili conseguenze sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti così come previsto dal d.lgs. 231/2001.

Dal punto di vista civile, invece, il contagio da Coronavirus rientrerebbe nella responsabilità ex art. 2043 c.c., trovando diretto sostegno anche negli artt. 2 e 41 della Costituzione.

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Viste le preoccupazioni degli imprenditori il Presidente di Piccola Industria Confindustria Lombardia Alvise Biffi, ha avuto modo di ribadire che “se il contagio da Covid-19 viene trattato secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, è facile collocarlo nelle previsioni degli articolo 589 e 590 del Codice Penale, ovvero lesioni personali colpose o omicidio colposo”. E’ stato anche sottolineato che, in caso di prognosi superiore ai 40 giorni, l’imprenditore risponde penalmente per lesioni gravi (che diventano omicidio colposo nel caso infausto di morte del lavoratore o dei suoi congiunti).

Tale fattispecie è direttamente associata al nesso di causalità, senza il quale non è possibile fare un collegamento inequivocabile con il contagio contratto sul posto di lavoro. E’ bene evidenziare che il datore di lavoro, nel caso in cui non rispetti gli obblighi di prevenzione, è soggetto alle disposizioni dell’art. 2087 c.c.

L’imprenditore, al fine di salvaguardare la sua posizione e quella dell’azienda, deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi interni insiti nell’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. Solo compiendo valutazioni e decisioni interne adeguate come previsto dal d.l. 81/2008, premurandosi di far rispettare i protocolli costruiti “su misura”  alla propria azienda, potrebbe evitare di incorrere in reati colposi.

Per le aziende, l’approssimazione non è premiale, anche se in alcuni casi il contenuto plastico delle norme non agevola le delicate scelte strategiche da intraprendere.

La complessità delle regole che si sono stratificate in questo ultimo periodo ha destato molti dubbi interpretativi. A fondamento di ciò, il protocollo siglato tra sindacati ed imprese in 14 Marzo u.s. e successivamente aggiornato in data 24 Aprile ha messo in primo piano la salute ed il lavoro assicurandoli reciprocamente. Non dimenticando che, la sicurezza sui luoghi di lavoro è un bene di rilevanza costituzionale che IMPONE al datore di lavoro di anteporre al proprio profitto la sicurezza dei suoi dipendenti che eseguono le prestazioni.

Anche il Comunicato stampa dell’Inail del 15.05.2020 chiarisce ancora una volta che il datore di lavoro risponde se, viene accertata la sua responsabilità. Per l’Istituto non si palesa una responsabilità Penale, poiché sussiste la vigenza in tale ambito del principio della presunzione di innocenza, nonché l’onere della prova a carico del P.M.. Lo stesso Inail conferma che, per riconoscere una responsabilità Civile del datore di lavoro è sempre necessario accertare la colpa del medesimo ad aver causato l’evento dannoso.

Tant’è vero che nel caso in cui risultasse impossibile assicurare degli adeguati standard di sicurezza per i lavoratori è necessario prevedere la sospensione delle attività.

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Il datore di lavoro, però, non può sempre essere considerato responsabile per gli infortuni dei propri dipendenti anche in questo particolare periodo caratterizzato da possibili contagi da COVID-19. Può esserlo solo ed esclusivamente quando il suo comportamento rientri nella fattispecie della colpevolezza, direttamente collegato a specifici obblighi sulla sicurezza per il mancato rispetto di specifiche norme di legge.

 

Il focus del datore di lavoro, sul quale basare la sicurezza dei suoi dipendenti, è legato al rispetto delle normative di settore, oltre alle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia, senza esclusione alcuna di opportune misure imposte dal lavoro e dall’esperienza maturate nel tempo.

Le misure a tutela della parte datoriale, in un tale contesto, si caratterizzano sulla predisposizione di maggiori misure igienico sanitarie al fine di evitare eventi che potrebbero essere considerati disastrosi negli ambienti di lavoro.

Sovente accade che le misure di tutela sui luoghi di lavoro, anche se predisposte ed organizzate, possano non tutelare integralmente il datore di lavoro. Ecco perché oggi più che mai è necessario adottare protocolli fatti ad hoc per la propria realtà, come ad esempio: implementare i DPI, tracciare la consegna degli stessi, rilevare la temperatura corporea all’accesso della sede aziendale e istruire adeguatamente il personale sulle corrette prassi, perfezionando ogni ulteriore misura.

Da qui scaturisce l’onere del datore di lavoro di comprendere come intervenire al meglio per dare adeguati standard di sicurezza sempre nel rispetto del d.l. 81/2008. È basilare per il datore di lavoro poter documentare ogni genere di attività messa in atto, potendo dar prova e dimostrazione di quanto valutato e predisposto per la propria azienda.

Solo in un tale contesto il datore di lavoro può evitare di incorrere personalmente in una responsabilità penale prevenendo ed evitando (nella massima misura possibile) il contagio da Covid-19 dei suoi dipendenti e di terzi che possono avere contatti direttamente con l’azienda. La possibilità di dar prova e dimostrazione delle attività svolte a sostegno dell’azienda evita un’inutile condanna rivolta nei confronti del datore di lavoro corroborata anche da una richiesta di risarcimento danni ingiusto.

 

Articolo realizzato da Avv. Gabriella Passaro
Consulente Legal Branch per BEYOND the RULES
1a consulenza gratuita: legal@gruppobeyond.com
WWW.GRUPPOBEYOND.COM

 

 

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